Cosa c'è da sapere
Lo stato di ebrezza è quella condizione di alterazione psicofisica che deriva dall’assunzione di sostanze alcoliche.
A causa dello stato di alterazione il soggetto può percepire la realtà in forma distorta e non corrispondente al vero; può inoltre essere coinvolto da diminuzione delle facoltà sensoriali e intellettive, ovvero da riflessi rallentati.
La guida in stato di ebbrezza da alcol è un reato di natura contravvenzionale, previsto e sanzionato dall’art. 186 del Codice della Strada.
Tasso alcolemico e sanzioni previste
Negli ultimi anni vi è stato un forte inasprimento delle sanzioni penali e amministrative, commisurate al tasso alcolemico accertato.
- tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: è prevista una sanzione amministrativa compresa tra euro 532,00 a Euro 2.127,00 e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l: è prevista sia una sanzione penale che amministrativa. Nello specifico, è prevista la pena della ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00, oltre all’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
- tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: è prevista sia una sanzione penale che amministrativa. Nello specifico, è prevista un’ammenda da euro 1.100,00 a euro 6.000,00, oltre all’arresto da 6 mesi a 1 anno, e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Inoltre è previsto il sequestro preventivo del veicolo finalizzata alla confisca.
Se il conducente del veicolo è un soggetto diverso dal proprietario del mezzo, la durata della sospensione è raddoppiata, ma non si applicano sequestro e confisca.
Inoltre, in caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.
Ad eccezione del caso in cui vi sia stata causazione, da parte del soggetto colpevole di guida in stato di ebrezza, di un sinistro stradale, l’arresto può essere sempre sostituito con lavori socialmente utili. Questi ultimi danno inoltre la possibilità di estinguere il reato e di ottenere la revoca della confisca, nonché il dimezzamento del periodo di sospensione della patente.
Accertamento del tasso alcolemico
L’ordinamento italiano ha stabilito che il tasso alcolemico, per essere sanzionato, debba essere superiore allo 0,5 g/l. Questo dato può essere acquisito tramite specifiche modalità di accertamento quali le analisi del sangue e l’etilometro. Quest’ultimo è un mezzo al quale il conducente deve essere sottoposto almeno due volte a distanza di cinque minuti di tempo.
La Giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di verificare lo stato di ebrezza del conducente anche attraverso alcuni sintomi quali l’aggressività, il mancato controllo dei movimenti, la scoordinazione e le difficoltà nel parlare. Tuttavia, questi sintomi non sono sufficienti a provare lo stato di ebbrezza alcolico (penalmente rilevante) e necessitano di accertamenti tecnici (quali il prelievo del sangue o l’etilometro).
Importante ricordare l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui la prova etilometrica è nulla ove manchi l’avvertimento al conducente del veicolo del diritto a richiedere l’assistenza di un legale di fiducia durante l’accertamento (Cass. S.U. Penale n. 5396 del 2.2.2015).
Infine, è doveroso ricordare che, se il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento costui sarà soggetto alla sanzione prevista per l’ipotesi più grave (tasso alcolemico più alto).
Merita ricordare la recente sentenza Cass. S.U. n.13682/2016, la quale ha ritenuto l’art. 121 bis c.p. (particolare tenuità del fatto) riferibile non soltanto ai reati commissivi, ma anche a quelli omissivi. In quest’ultima categoria rientra il reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro. Il Giudice, a questo punto, potrà valutare tre fattori per poter definire la natura di tale rifiuto: modalità del rifiuto, esiguità del pericolo/danno e grado di colpevolezza.
Sanzioni più aspre per determinate categorie di soggetti
Vi sono alcune categorie di soggetti per cui sono previste sanzioni più aspre:
- i conducenti di età inferiore ad anni 21 o che abbiano conseguito la patente di guida da meno di 3 anni o che siano conducenti professionali;
- i conducenti di autobus autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, ad esclusione del conducente, è superiore a otto o veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con tasso >1,5 g/l, è prevista la revoca della patente;
- I conducenti di età inferiore ad anni 18 con tasso alcolico:
Caso di sinistro stradale
Nel caso di sinistro stradale, causato dal conducente in stato di ebrezza le pene sono raddoppiate salvo che l’autoveicolo non sia di proprietà del conducente. Inoltre, se il tasso è superiore a 1,5 g/l la patente è revocata.
Se dal sinistro, ne consegue il decesso di terzi, lo stato di ebrezza costituisce un’aggravante della fattispecie di reato di omicidio colposo.
Domande frequenti: