Omissione di soccorso

Posizioni di garanzie involontarie

Cosa c'è da sapere

L’omissione di soccorso è un reato contro la persona che si manifesta come una vera e propria minaccia all'incolumità del soggetto passivo interessato.

L’art. 389 del Codice Zanardelli puniva già come delitto, con applicazione di mera pena pecuniaria, chi avesse omesso di dare immediato avviso all’Autorità o prestare assistenza alla persona in difficoltà. Tale dovere non vi era nell’unica ipotesi in cui da tale situazione potesse derivare un danno o un pericolo al soggetto agente.

Oggi l’omissione di soccorso è invece normata dall’art. 593 del codice penale. Quest’ultimo ha sostanzialmente confermato quanto affermato dall’art.389 del Codice Zanardelli, introducendo altresì l’alternativa della pena detentiva a quella pecuniaria ed elidendo il limite all’obbligo, in caso di pericolo personale per il soccorritore (è invece rimasta l’esimente dello stato di necessità). L’omissione di soccorso si delinea così come un reato omissivo, ovvero il legislatore ha l’intenzione di voler reprimere il mancato agire, doveroso in quanto interessante una situazione meritevole di intervento. Tale ipotesi di doverosità è a prescindere dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza di tale omissione.

L’art. 593 c.p. definisce l’omissione di soccorso nel codice penale, delineando due ipotesi di omissione di soccorso.

La prima ipotesi prevede che “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

L’espressione “chiunque”, presente in norma, indica il soggetto attivo che deve trovarsi in una particolare condizione, ovvero deve aver trovato il soggetto in uno stato di particolare abbandono morale e materiale in cui il soggetto appare incapace di orientarsi.

Il pericolo deve, altresì, essere serio e concreto e gli obblighi previsti dalla norma sono essenzialmente due e sono entrambi da realizzare: dare avviso all’Autorità e prestare soccorso.

Prima del 2003 la sanzione prevista era la reclusione fino a 3 mesi o la multa fino a Lire seicentomila. Con l’art 1, della L. del 9.4.2003, n. 72, è stato aumentato il trattamento sanzionatorio con la reclusione fino a 1 anno o con una multa fino a Euro 2500. Con tale legge è stata, inoltre, sottratta la competenza al Giudice di Pace.

La seconda ipotesi è prevista dal comma 2 dello stesso art. 593 c.p., il quale afferma che “Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità”.

La ratio alla base di tale norma, nonché l’intenzione preminente del legislatore, è legata profondamente al dettato della Costituzione ed al principio da quest’ultimo sancito. Il reato di omissione di soccorso trova infatti fondamento nella violazione del principio solidaristico ex art.2 Cost, il quale è in linea con il testo dell’art. 593 c.p., esprimendo piena tutela dei valori della vita e della incolumità dell’individuo. A riprova di ciò vi è il comma 3 dello stesso articolo, il quale evidenzia che ”se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”. Quest’ultimo comma presenta le aggravanti che derivano dal realizzarsi di eventuali lesioni personali.

  • Elemento soggettivo

L’elemento soggetto richiesto perché un soggetto venga punito per omissione di soccorso è il dolo: risponde, infatti, dell’omissione soltanto chi voglia non compiere un’azione che sa di dover compiere. La Suprema Corte molti anni fa si è espressa in merito, affermando che, “Il dolo è generico ed è integrato dalla semplice coscienza e volontà di non soccorrere chi versa in pericolo, senza che valga ad escludere la responsabilità uno stato di pura paura di rappresaglie, che non integri gli estremi dello stato di necessità” (Sez. II, 13.5.1964 ).

Lo stato di dubbio sulla situazione di pericolo comporta il dolo. Inoltre, “non vi è dolo nel caso di omissione dovuta ad errore, anche se per colpa del soggetto agente, conseguentemente ad una valutazione errata della situazione di pericolo; ovvero se pur l’agente ha riconosciuto il pericolo, ma ha errato nella modalità di soccorso” (Cass., Sez. V, 14.2.2013, n. 13310).

  • L’omissione di soccorso nel sinistro stradale

L’art. 189 C.d.S, comma 1 prevede che “L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

La stessa norma prevede al sesto comma che “chiunque, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione sa 6 mesi a 3 anni, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni”.

Dal combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1, 6 e 7, è derivata una recente pronuncia meritevole di attenzione, con la quale si è definito che l’obbligo di attivarsi per soccorrere un soggetto o più soggetti coinvolti in un incidente stradale, scatta non solo per il conducente che ha dato origine all’evento lesivo, ma a tutti coloro che sono coinvolti nel sinistro (Cass. Pen, Sez. IV, 11.07.2017, n. 33772).

Ne consegue che, per l’utente della strada coinvolto in un sinistro, l’obbligo di attivarsi per prestare assistenza alle persone ferite sussiste indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro (Cass. Pen. Sez. IV n. 15040/2014).

  • Distinzione tra fuga e omissione di soccorso

La fuga del conducente nel caso di omicidio stradale è prevista dall’art. 589-ter c.p., alla luce dell’art. 1, comma 1, l. n.41 del 23.3.2016. Tale norma prevede che “se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non può essere inferiore a 5 anni”.

L’art. 590 ter c.p. considera invece la fattispecie in cui vi sia la fuga del conducente nel caso di lesioni personali stradali. La pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non può essere inferiore ai 3 anni.

I reati di “fuga” e di omissione di soccorso, integrano distinte ipotesi di reato lesive di distinti beni giuridici che possono concorrere tra loro. Pertanto la distinzione tra fuga e omissione risiede nella definizione stessa del reato di "fuga"; il quale presuppone che, il soggetto sia prima di tutto ben consapevole, non solo di aver causato l'incidente, ma di aver altresì recato un danno alle persone, con conseguente necessità di prestare soccorso. Infine, nel reato di "fuga" previsto dall'articolo 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si realizzi un sinistro che sia conseguenza del proprio comportamento e che sia idoneo a produrre eventi lesivi, “senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito ; effettivita' che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorche' altri abbia gia' provveduto e non risulti piu' necessario l'intervento dell'obbligato”( (Sent n. 32114 del 4 luglio 2017).

Area di attività:

Reati Codice della Strada

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