
Cosa c'è da sapere
La guida senza patente è stata prevista come reato dal Codice della strada del 1959, all’art. 80. Tesi impostazione è stata confermata anche dal vigente dal C.d.S., entrato in vigore nel 1992, che ha ribadito la sua natura di fattispecie contravvenzionale (art. 116, comma 15 C.d.S.). Successivamente, la norma è stata dapprima depenalizzata dal decreto legislativo 507/1999, e poi riportata nella sfera penalistica dal decreto legge n.117/2007.
Oggi, il reato di guida senza patente, previsto dall’art. 116, comma 15 C.d.S., rientra tra i reati depenalizzati dal D.lgs. 8/2016 del 6.2.2016. Esso però continua ad avere una rilevanza penale in alcune specifiche ipotesi sancite dalla circolare n. 300/A/852/16/109/33/1, emanata dal Ministero dell’Interno il 5.2.2016. Le ipotesi non depenalizzate sono due:
- Guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio, condotta sanzionata con l’arresto fino a un anno. La Cassazione, in merito, ha spiegato che il concetto di recidiva fa riferimento alla “reiterazione dell’illecito depenalizzato”, ovvero deve interessare un reato della stessa specie. In ogni caso, per i fatti commessi dopo il 6 febbraio 2016, la recidiva «risulta integrata non più solo quando ricorra il precedente giudiziario specifico ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata».
- Guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione, condotta sanzionata con l’arresto da sei mesi a tre anni (art. 73 D.lgs. 159/2011).
Al contrario, non sono più considerate ipotesi di reato:
- la guida senza patente perché mai conseguita o revocata con provvedimento definitivo;
- la guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per assenza dei requisiti fisici prescritti;
- la guida con patente di categoria diversa da quella prescritta;
- la guida di una macchina agricola senza patente o con patente diversa da quella richiesta;
- la guida di veicoli da parte di titolare di una patente estera, nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia;
- la guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte di persona che risiede in Italia da oltre un anno;
Tali ipotesi, sono state quindi depenalizzate, e prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, con possibilità di pagamento in misura ridotta della somma pari al minimo edittale e con possibilità di riduzione ulteriore al 30% in caso di pagamento entro cinque giorni della notifica o dalla contestazione.