Cosa c'è da sapere
La Legge n. 41 del 23.3.2016 ha introdotto una nuova fattispecie di reato: l’omicidio stradale.
L’omicidio stradale è configurabile come fattispecie di omicidio colposo che si realizza nel momento in cui venga posta in essere una delle condotte individuate dall’art. 589 bis c.p., che si sostanziano in violazioni di alcune norme che disciplinano la circolazione stradale.
Il nuovo articolo 589 bis c.p. prevede tre ipotesi delittuose di diversa gravità a cui corrispondono differenti sanzioni:
- in generale, l'articolo 589-bis punisce “chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale”. La pena prevista è la reclusione da due a sette anni.
- Il caso in cui “la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”. In tal caso, la sanzione prevista è la reclusione da 8 a 12 anni.
Il caso in cui “la morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l”. La sanzione prevista è la reclusione da 5 a 10 anni. La medesima sanzione è prevista se:
- la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che circoli nel centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h; o che circoli su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che attraversi un'intersezione con il semaforo rosso o circoli contromano;
- la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua;
La sanzione più grave, reclusione da 8 a 12 anni, si applica altresì quando in capo al conducente sia stato riscontrato uno stato di ebbrezza lieve (ovvero un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) ma egli eserciti professionalmente un'attività di trasporto di persone o cose”.
- Aggravanti:
- a efficacia comune:
- il caso in cui l’omicidio stradale sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di patente di guida o la cui patente sia stata sospesa o revocata;
- il caso in cui il veicolo a motore con il quale è compiuto il fatto sia di proprietà del conducente e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
- a efficacia speciale (art. 589 ter c.p.):
- il caso in cui il conducente abbia cagionato l’omicidio stradale e si sia dato alla fuga: in questo caso la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non può essere inferiore a 5 anni;
- Omicidio stradale plurimo
La L. 41/2016 prende in considerazione anche il caso in cui il conducente, nella realizzazione dell’omicidio stradale, provochi la morte di una persone: in tali ipotesi la pena è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. In ogni caso, la sanzione può arrivare fino a massimo diciotto anni di carcere.
- Patente di guida
Nel corso del giudizio penale, il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente per una durata massima di 5 anni, prorogabile a 10 nel caso in cui vi sia una condanna definitiva. Nel caso di omicidio stradale semplice, la sospensione della patente è prevista per un massimo di 3 anni e senza possibilità di proroga.
- Prescrizione
Le novità della L. 41/2016 si estendono anche al campo della prescrizione, in relazione al quale, è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave di stato di ebbrezza (ovvero tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) e droga. In tutti gli altri casi l’arresto è facoltativo.
- Perizie coattive
Altra interessante novità introdotta con la legge n. 41/2016 riguarda la coattività delle perizie, definibile come la possibilità per il Giudice di disporre anche d'ufficio il prelievo di campioni biologici necessari a determinare il DNA del conducente.
Tale prelievo coattivo può essere disposto anche dal P.M. nei casi di urgenza o se vi è il pericolo che il ritardo pregiudichi le indagini.
- Lesioni stradali colpose
La legge n. 41/2016 ha introdotto anche l’art. 590 bis c.p. il quale disciplina il reato di “lesioni personali stradali”.
Con riferimento a tale ipotesi ci sono tre regimi sanzionatori differenti:
- l’ipotesi generale sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno le lesioni gravi e da uno a tre anni di reclusione per le lesioni gravissime.
- Le ipotesi gravi (guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) sono sanzionate con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni in caso di lesioni gravi e da due a quattro anni di reclusione in caso di lesioni gravissime.
- Le ipotesi più gravi (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) sono sanzionate con la reclusione da tre a cinque anni in caso di lesioni gravi e da quattro a sette anni in caso di lesioni gravissime.
Le circostanze aggravanti (sia comuni che speciali) e le attenuanti previste per le lesioni stradali sono le medesime previste per l'omicidio stradale, con l'unica peculiarità che, in caso di lesioni plurime, la pena (aumentata sino al triplo) non può superare gli anni sette di reclusione.