Guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

Il reato contravvenzionale più diffuso

Cosa c'è da sapere

Lo stato di ebrezza è quella condizione di alterazione psicofisica che deriva dall’assunzione di sostanze alcoliche.

A causa dello stato di alterazione il soggetto può percepire la realtà in forma distorta e non corrispondente al vero; può inoltre essere coinvolto da diminuzione delle facoltà sensoriali e intellettive, ovvero da riflessi rallentati.

La guida in stato di ebbrezza da alcol è un reato di natura contravvenzionale, previsto e sanzionato dall’art. 186 del Codice della Strada.

Tasso alcolemico e sanzioni previste

Negli ultimi anni vi è stato un inasprimento delle sanzioni penali e amministrative, commisurate al tasso alcolemico accertato.

  • tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: è prevista una sanzione amministrativa compresa tra euro 543,00 ed euro 2.170,00 e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
  • tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l: è prevista sia una sanzione penale che amministrativa. Nello specifico, è prevista la pena della ammenda da euro 800,00 ad euro 3.200,00, oltre all’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
  • tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: è prevista sia una sanzione penale che amministrativa. Nello specifico, è prevista un’ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, oltre all’arresto da 6 mesi a 1 anno, e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Inoltre è previsto il sequestro preventivo del veicolo finalizzata alla confisca.

Se il conducente del veicolo è un soggetto diverso dal proprietario del mezzo, la durata della sospensione è raddoppiata, ma non si applicano sequestro e confisca.

Inoltre, in caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.

Ad eccezione del caso in cui vi sia stata causazione di un sinistro stradale, la pena dell’arresto e quella dell'ammenda possono essere sostituite con lavori socialmente utili. Questi ultimi offrono inoltre la possibilità di estinguere il reato e di ottenere la revoca della confisca, nonché il dimezzamento del periodo di sospensione della patente.

Accertamento del tasso alcolemico

L’ordinamento italiano ha stabilito che il tasso alcolemico, per essere sanzionato, debba essere superiore allo 0,5 g/l. Questo dato può essere acquisito tramite specifiche modalità di accertamento quali le analisi del sangue e l’etilometro. Quest’ultimo è un mezzo al quale il conducente deve essere sottoposto almeno due volte a distanza di cinque minuti di tempo.

La Giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di verificare lo stato di ebrezza del conducente anche attraverso alcuni sintomi quali l’aggressività, il mancato controllo dei movimenti, la scoordinazione e le difficoltà nel parlare. Tuttavia, questi sintomi non sono sufficienti a provare lo stato di ebbrezza alcolico (penalmente rilevante) e necessitano di accertamenti tecnici (quali il prelievo del sangue o l’etilometro).

Importante ricordare l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui la prova etilometrica è nulla ove manchi l’avvertimento al conducente del veicolo del diritto di richiedere l’assistenza di un legale di fiducia durante l’accertamento (Cass. S.U. Penale n. 5396 del 2.2.2015).

Infine, è doveroso ricordare che, se il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento sarà soggetto alla sanzione prevista per l’ipotesi più grave (tasso alcolemico più alto).

Merita ricordare la recente sentenza Cass. S.U. n.13682/2016, la quale ha ritenuto l’art. 121 bis c.p. (particolare tenuità del fatto) riferibile non soltanto ai reati commissivi, ma anche a quelli omissivi. In quest’ultima categoria rientra il reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro. Il Giudice, a questo punto, potrà valutare tre fattori per poter definire la natura di tale rifiuto: modalità del rifiuto, esiguità del pericolo/danno e grado di colpevolezza.

Sanzioni più aspre per determinate categorie di soggetti

Vi sono alcune categorie di soggetti per cui sono previste sanzioni più aspre:

  • i conducenti di età inferiore ad anni 21 o che abbiano conseguito la patente di guida da meno di 3 anni o che siano conducenti professionali;
  • i conducenti di autobus autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, ad esclusione del conducente, è superiore a otto o veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con tasso >1,5 g/l, è prevista la revoca della patente;
  • I conducenti di età inferiore ad anni 18 con tasso alcolico:

Caso di sinistro stradale

Nel caso di sinistro stradale, causato dal conducente in stato di ebrezza le pene sono raddoppiate salvo che l’autoveicolo non sia di proprietà del conducente. Inoltre, se il tasso è superiore a 1,5 g/l la patente è revocata.

Se dal sinistro, ne consegue il decesso di terzi, lo stato di ebrezza costituisce un’aggravante della fattispecie di reato di omicidio stradale.

* * *

Analoga disciplina è prevista per la guida dopo l'uso di sostanze stupefacenti, disciplinata all'articolo 187 del Codice della Strada. Quest’ultima norma è stata oggetto di un significativo intervento di modifica con la Legge n. 137 del 2023 (conversione del D.L. 121/2023). Tale riforma ha inciso profondamente sulla struttura della fattispecie incriminatrice, con l'obiettivo di renderne più agevole l'accertamento e più severa la repressione. Per comprendere la portata della modifica è necessario analizzare la disciplina previgente per poi esaminare le innovazioni introdotte.

1. La Disciplina Anteriore alla Riforma del 2023: la Necessità del "Doppio Accertamento"

Prima della riforma del 2023, la giurisprudenza di legittimità era unanime nel ritenere che il reato di cui all'art. 187 C.d.S. non fosse integrato dalla mera guida successiva all'assunzione di sostanze stupefacenti. Per la configurabilità del reato era necessario un "doppio accertamento", ovvero l'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi biologici del conducente e la prova di un effettivo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida, causalmente riconducibile a tale assunzione. La Corte di Cassazione aveva costantemente ribadito questo principio, sottolineando la differenza strutturale rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S.), per il quale è sufficiente il superamento di una soglia di tasso alcolemico predeterminata per legge (Cass. Pen., Sez. IV, n. 32252 del 2-09-2022). In sostanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non era sufficiente che l’agente si ponesse alla guida del veicolo dopo aver assunto droghe ma era necessario che guidasse in stato di alterazione causato da tale assunzione. Per la configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S. erano necessari un accertamento tecnico-biologico e la sussistenza di circostanze che comprovassero la situazione di alterazione psico-fisica, poiché il reato era integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze, e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.

2. La Riforma della Legge n. 137/2023: il Superamento del "Doppio Accertamento"

La Legge 4 agosto 2023, n. 137, intervenendo sull'art. 187 C.d.S., ha modificato la struttura del reato, eliminando la necessità di provare lo “stato di alterazione psico-fisica”. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 187 C.d.S. punisce “chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Pertanto, la condotta penalmente rilevante non è più la "guida in stato di alterazione", ma la guida successiva all'assunzione di stupefacenti, a condizione che tale assunzione sia accertata con le modalità previste dalla legge. Di conseguenza, per la configurabilità del reato è ora sufficiente porsi alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti e che tale assunzione sia confermata da un test positivo su campioni di liquidi biologici o su campioni salivari. 

La riforma ha quindi allineato, sotto questo profilo, la fattispecie della guida sotto l'effetto di stupefacenti a quella della guida in stato di ebbrezza, dove il dato oggettivo (il superamento della soglia o, in questo caso, la positività al test) è di per sé sufficiente a integrare il reato, a prescindere da una valutazione sintomatica dello stato del conducente.

Il Legislatore tuttavia ignora che i tempi di smaltimento dell'alcol sono molto diversi da quelli delle sostanze stupefacenti, che possono rimanere nell'organismo anche diverse settimane. Pertanto, si potrebbe verificare che un soggetto venga indagato per il reato di guida dopo aver assunto stupefacenti, sebbene il tempo intercorso tra l'assunzione e la guida sia piuttosto lungo (anche di alcune settimane). Di fatto, si punisce l'uso di sostanze stupefacenti che la normativa specifica (D.P.R. 309/1990) prevede come mera ipotesi di illecito amministrativo.

3. Le Modalità di Accertamento e il Reato di Rifiuto

La procedura di accertamento, anch'essa modificata, prevede tipicamente due fasi: accertamenti preliminari non invasivi (gli organi di polizia possono sottoporre i conducenti a test qualitativi su campioni salivari); accertamenti di secondo livello (in caso di esito positivo dei test preliminari, o in presenza di altri elementi che facciano sorgere un ragionevole motivo di sospetto, il conducente viene accompagnato presso strutture sanitarie o unità mobili per il prelievo di campioni di liquidi biologici da analizzare).

Resta in vigore l'autonoma fattispecie di reato prevista dal comma 8 dell'art. 187 C.d.S., che punisce il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti. Tale reato si perfeziona con il semplice diniego, a prescindere dall'effettiva assunzione di sostanze stupefacenti.

La giurisprudenza ha però chiarito che la punibilità del rifiuto è subordinata alla corretta esecuzione della procedura da parte degli agenti accertatori. Un rifiuto opposto a una richiesta non conforme alle sequenze procedurali previste dalla legge (es. invito a sottoporsi ad accertamenti preliminari, accompagnamento presso strutture sanitarie solo in determinate condizioni) può non integrare il reato, in ossequio al principio di legalità e tassatività della fattispecie penale.

4. Trattamento Sanzionatorio e Sanzioni Accessorie

Le sanzioni per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. sono rimaste invariate e particolarmente severe, equiparate alla fascia più grave della guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.): Ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro e arresto da sei mesi a un anno. A ciò si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

5. Aggravante dell'incidente stradale

Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e viene disposta la revoca della patente di guida (art. 187, comma 1-bis C.d.S.). La nozione di "incidente stradale" è interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza, includendo qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione e possa provocare pericolo, anche senza il coinvolgimento di terzi o altri veicoli (Cass. Pen., Sez. 4, N. 4345 del 01-02-2024)

Domande frequenti:

Area di attività:

Reati Codice della Strada

Richiedi informazioni su questo argomento

Acconsento al trattamento dei dati personali » Maggiori informazioni