Stalking Condominiale

Tutto quello che bisogna sapere sullo stalking condominiale

Rumori molesti, scampanellii e disturbo del riposo che durano per giorni interi oggi potrebbero avere vita breve. Infatti, con l’assimilazione, a livello giurisprudenziale, del reato di Stalking i molestatori condominiali potrebbero essere sottoposti anche a dure condanne per il proprio comportamento negativo.

L’accezione di Stalking Condominiale

Il Reato di Stalking condominiale non è stato codificato quale fattispecie particolare all’interno della legislazione penale vigente, ma si può configurare in concreto in tutti quei casi nei quali un condomino ponga in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti di un altro condomino, così da provocare in questo uno stato, grave e perdurante, di frustrazione, ansia e paura, stato che può riguardare solo se stesso o anche i propri familiari, e che può portare la persona a cambiare, anche radicalmente, le proprie abitudini.

I contenuti di questo reato derivano da quanto è stato inserito all’interno dell’articolo 612 bis del Codice Penale, col quale si regola il reato di Stalking, e che forniscono la base per una più ampia interpretazione di quelli che sono gli atti persecutori.

Questi si possono configurare in modi differenti: dall’esecuzione di rumori molesti, continui e capaci di disturbare i vicini di casa, alla presenza asfissiante del condomino in prossimità dell’appartamento della persona perseguitata, sino agli atti di molestia, che possono avvenire anche nelle parti comuni dell’edificio condominiale.

A causa di alcuni casi pratici che sono giunti sino alla Corte di Cassazione è stato ritenuto possibile estendere l’accezione di Stalking anche a tutti i comportamenti persecutori messi in atto nell’ambito condominiale, sia nei confronti di una sola persona sia verso una pluralità di residenti.

Il primo riconoscimento di Stalking Condominiale

La Cassazione si è espressa in tal senso nella sentenza 20895 del 25 Maggio del 2011 che ha riguardato il caso di un uomo che aveva messo in atto alcuni comportamenti molesti nei confronti delle donne residenti nel suo stesso condominio.

In quest'occasione, la Corte ha voluto estendere non solo l’applicazione dell’articolo 612 bis c.p. ma anche la sua interpretazione, che in precedenza veniva limitata a quegli atti posti in essere verso una sola persona.

Infatti, qualora il persecutore si occupi, anche indirettamente, di minacciare o limitare la libertà personale di un gruppo di persone potrà essere perseguito per il reato di stalking, come potrebbe accadere nel caso di un condomino che si apposti davanti al portone e costituisca una virtuale minaccia per tutti coloro che si apprestino ad entrare nell’androne.

L’orientamento giurisprudenziale è stato poi confermato in modo ineluttabile nel 2016, con la sentenza 26878 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito come si possa delineare il reato di Stalking Condominiale in tutti quei casi in cui un soggetto tenga nei confronti degli altri condomini un comportamento che porti all’esasperazione e che sia tale da provocare un perdurante stato di turbamento e ansia, sino a determinare una modifica delle abitudini di vita.

Gli elementi caratteristici dello Stalking Condominiale

Per poter ravvisare la fattispecie di Stalking Condominiale, quindi, dovranno essere presenti alcuni elementi essenziali, quali:

  • pluralità di comportamenti molesti nei confronti di uno o più condomini;

  • percezione della minaccia da parte delle persone che vivano nel condominio, anche a livello indiretto;

  • timore e ansia perduranti in chi sia vittima dello stalking;

  • cambiamento nel modus vivendi di chi abbia subito gli effetti dei comportamenti persecutori;

Oltre a questi elementi, in parte oggettivi e in parte soggettivi, sarà necessario provare anche l’elemento soggettivo presente in chi metta in atto i comportamenti molesti, ovvero il così detto Dolo Generico, cioè la volontà del soggetto, chiamato “stalker”, di recare danno e disturbo ad una o più persone.

Ad esempio, il comportamento di una persona che inizi ad insultare una famiglia specifica nell’androne delle scale, oppure che cominci a limitare volutamente la loro libertà si potrà individuare quale stalking.

I comportamenti configurabili come Stalking Condominiale

In concreto si potrà parlare di Stalking Condominiale in tutta una serie di fattispecie, tra le quali si possono annoverare comportamenti spesso comunemente messi in atto da condomini dall’indole molesta.

Ecco alcuni esempi di comportamenti persecutori:

  • tenere alto il volume di tv o radio durante il giorno e/o la notte, nonostante le ripetute richieste di collaborazione da parte di uno o più condomini;

  • sporcare ripetutamente le aree comuni del condominio, nonostante le richieste di pulizia e ordine;

  • mettere in atto comportamenti intimidatori, anche indiretti, come la pubblicazione di cartelli affissi nelle aree comuni, l’avvelenamento di un animale oppure il danneggiamento della porta di ingresso dell’appartamento della parte lesa;

  • realizzare azioni potenzialmente pericolose per tutti gli altri condomini, come cospargere le scale di talco o lasciare volutamente aperti i rubinetti del gas;

Secondo la giurisprudenza questi comportamenti dovranno essere provati, ma in molti casi, come accade anche per il reato di stalking "tradizionale", il giudice potrà ritenersi soddisfatto anche solo della testimonianza della parte lesa.

Ovviamente, in sede di testimonianza, la parte lesa dovrà dimostrare anche in quale modo la sua vita sia stata influenzata negativamente dalla messa in atto dello Stalking Condominiale.

Come difendersi in un caso di Stalking Condominiale

Qualora siate stati vittime di un persecutore e vogliate proteggervi avrete diverse strade, tutte percorribili in sequenza.

Potrete iniziare con il dialogo, sia nei confronti del persecutore, sia utilizzando anche la figura dell’amministratore di condominio, magari in sede di riunione dei condomini.

Molto spesso i persecutori iniziano a desistere nel momento in cui intravedono la possibilità di una conseguenza legale relativa al proprio comportamento.

Nel caso in cui, però, questa strada non dovesse portare da nessuna parte, potrete presentare una richiesta di ammonimento al Questore della vostra città, attraverso l’autorità di pubblica sicurezza. Questa richiesta è disciplinata dall’articolo 8 D.L. del 23 febbraio 2009, numero 11 (convertito con la legge 38 del 23 aprile 2009) e che vi consentirà, qualora il Questore lo ritenga sensato, di ottenere un decreto di ammonimento nei confronti dello stalker.

Qualora neppure l’ammonimento sortisca gli effetti sperati potrete decidere di sporgere contro la persona molesta una Denuncia Querela, che potrà essere presentata entro sei mesi dal verificarsi dei fatti persecutori. Nel frattempo, il vostro avvocato potrà anche farvi ottenere un’ordinanza restrittiva che obblighi il molestatore a tenersi ad una certa distanza.

Cosa non costituisce Stalking Condominiale

Dopo aver visto che cosa rientri nella dicitura di Stalking Condominiale, appare opportuno precisare quali siano, invece, i comportamenti che esulino da questa fattispecie.

Le normali “liti di condominio” non possono identificare questo tipo di reato, così come il getto pericoloso di cose, che identifica un altro titolo di reato, quello contemplato dall’articolo 674 del Codice Penale.

Anche i comportamenti vicendevoli, cioè quelli che vengono messi in atto da due condomini, uno contro l’altro, non possono vedere l’identificazione del reato di stalking, che vede, invece, la presenza di un persecutore e di una vittima virtualmente impotente.