Legge n. 140 del 5 agosto 2026

Il nuovo modello esecutivo alternativo al carcere per i tossicodipendenti

E' entrata in vigore la Legge n. 140 del 5 agosto 2026.

La legge nasce dall’esigenza di offrire una risposta più efficace, sotto il profilo terapeutico e rieducativo, alla situazione dei condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, muovendo dal presupposto che la dipendenza è spesso una causa determinante della condotta criminosa e che il carcere, in molti casi, non rappresenta luogo adeguato per la cura e il recupero.
La legge persegue quindi una duplice finalità: favorire il recupero sociale del condannato attraverso programmi terapeutici residenziali o semiresidenziali e contribuire al contrasto del sovraffollamento carcerario mediante un più ampio ricorso a misure alternative alla detenzione.
In questo quadro, la legge si presenta anche come un intervento di superamento dei limiti dell’attuale affidamento terapeutico ex art. 94 del D.P.R. 309/1990, ritenuto non sempre sufficiente a intercettare le diverse situazioni di dipendenza e i percorsi di recupero concretamente praticabili, specialmente in strutture comunitarie o in forme di semiresidenzialità.
La legge introduce una nuova misura alternativa alla detenzione, modellata come detenzione domiciliare terapeutica per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, subordinata all’inserimento o alla prosecuzione in un programma socio-riabilitativo.
Accanto a ciò, introduce anche una procedura di definizione anticipata del processo, simile a un patteggiamento “speciale”, finalizzata a rendere possibile l’esecuzione della pena direttamente in regime terapeutico.
L'articolo 1 introduce gli artt. 94-ter e 94-quater nel D.P.R. 309/1990.
Questo è il cuore della riforma.

Nello specifico, l’articolo 1 introduce due nuove disposizioni nel Testo unico stupefacenti: l'art. 94-ter e l'art. 94-quater. 
L'art. 94-ter: detenzione domiciliare in casi particolari. La novità principale consiste nella creazione di una nuova misura alternativa alla detenzione, distinta dall’affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990, che si applica a persone tossicodipendenti o alcoldipendenti che hanno pene detentive, anche residue, non superiori a 8 anni; il limite scende a 4 anni se il titolo esecutivo comprende reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., salvo specifiche eccezioni.
L’accesso è subordinato a un programma terapeutico socio-riabilitativo: residenziale, presso struttura accreditata o pubblica;
oppure semiresidenziale, con detenzione domiciliare in altro luogo idoneo, per reati non ostativi.
Rispetto al quadro previgente dell’art. 94 si passa da un limite di 6 anni per l’affidamento terapeutico ad limite fino a 8 anni; si introduce una misura diversa dall’affidamento in prova, cioè la detenzione domiciliare terapeutica, pensata per i casi in cui non ricorrano i presupposti dell’art. 94; si riconosce espressamente la semiresidenzialità, che amplia i percorsi terapeutici praticabili; si rafforza il sistema di controllo documentale e tecnico-sanitario, con verifica della effettiva e attuale condizione di dipendenza, correlazione tra dipendenza e reato, idoneità del programma al recupero.
L’art. 94-ter prevede inoltre una l'istituzione di una commissione centrale presso la Presidenza del Consiglio per elaborare linee guida uniformi sull’accertamento della dipendenza e sull’idoneità del programma. Questa previsione risponde all’esigenza di evitare applicazioni disomogenee sul territorio e prevenire richieste strumentali, nonché per standardizzare i criteri medico-legali e trattamentali.
La disciplina introduce inoltre un sistema più rigoroso di monitoraggio e revoca: relazioni semestrali della struttura; segnalazione immediata delle violazioni; revoca in caso di esito negativo del programma o inosservanza delle prescrizioni; possibilità di trasferimento ad altra struttura solo in casi delimitati e per un numero massimo di volte.
La misura è dunque più ampia nell’accesso, ma anche più vincolata sul piano esecutivo, con una forte centralità della verifica di recupero e del pericolo di recidiva.
L'art. 94-quater disciplina la definizione anticipata del processo con finalità di recupero.
Si introduce una forma speciale di definizione anticipata del processo, modellata sul “patteggiamento” ma orientata al recupero terapeutico.
L’imputato tossicodipendente o alcoldipendente può chiedere l’applicazione di una pena compatibile con i limiti dell’art. 94-ter; l’autorizzazione all’esecuzione della pena con modalità terapeutiche; un termine di 60 giorni per produrre la documentazione del programma, con sospensione dei termini di custodia cautelare.
Si tratta di un istituto nuovo, che anticipa già nella fase di cognizione la costruzione del percorso esecutivo terapeutico. In sostanza non si aspetta la fase esecutiva; si collega la definizione del processo a un immediato progetto riabilitativo; si attribuisce rilievo processuale al programma terapeutico.
L'articolo 2 della legge prevede inoltre la modifica dell’art. 656 c.p.p., per coordinare la nuova misura con il sistema della sospensione dell’ordine di esecuzione.
La novella prevede che, se la pena rientra nei limiti previsti dal nuovo art. 94-ter, il pubblico ministero sospende l’esecuzione, trasmette senza ritardo gli atti, con il programma terapeutico, al magistrato di sorveglianza, il quale decide entro 45 giorni sull’eventuale applicazione della misura.
L’art. 94-ter viene inserito nel meccanismo ordinario di sospensione dell’ordine di esecuzione. Il limite di pena rilevante ex art. 656 c.p.p. viene elevato, per questa specifica ipotesi, fino a 8 anni con il fine di evitare l’ingresso in carcere del condannato, quando vi siano già i presupposti per l’accesso immediato alla misura terapeutica.
E’ una novità molto rilevante perché rende il nuovo istituto fruibile anche nella fase iniziale dell’esecuzione.
L'articolo 3 della legge introduce una disciplina transitoria per i procedimenti pendenti estendendo l’istituto ai procedimenti in corso, ad eccezione di quelli in cui sia già stata pronunciata sentenza di primo grado, e consente all’imputato di formulare richiesta in udienza e di ottenere uno spazio processuale per attivare il programma terapeutico.