Procedimenti speciali: il giudizio direttissimo

I cinque moduli del giudizio direttissimo. A cura di Federica Tartara

Con il nome “giudizio direttissimo” si identifica un procedimento speciale a rito semplificato che non ha natura premiale e si differenzia dal rito ordinario per l'eliminazione pressoché totale della fase preliminare e la contrazione della fase predibattimentale.
Il giudizio direttissimo è caratterizzato dalla semplicità e dalla immediatezza della fase dibattimentale derivante da una situazione di evidenza probatoria, ovvero la flagranza di reato o la confessione resa a breve distanza dall’inizio dell’indagine.
Il giudizio direttissimo può essere instaurato solo dal pubblico ministero in alcune specifiche ipotesi previste dal codice di procedura penale:


1. Quando una persona viene arrestata in flagranza di reato. (c.d. giudizio direttissimo istantaneo).
In questi casi il pubblico ministero può presentare il soggetto arrestato direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio di merito. Lo “stato di flagranza” si configura quando un soggetto viene colto durante la commissione del reato – flagranza in senso stretto - ma anche quando viene inseguito (dalle autorità di polizia o dalla persona offesa) subito dopo aver commesso il fatto. La presentazione dell’arrestato dinnanzi al giudice del dibattimento deve avvenire in termini molto ristretti: 48 ore dall’arresto.

2. Quando il pubblico ministero, dopo aver ottenuto la convalida dell’arresto, presenta l’arrestato in udienza (c.d. giudizio direttissimo ad arresto già convalidato).
Il comma IV dell’art. 449 c.p.p. prevede che, anche nel caso in cui l’arresto sia stato convalidato in un momento precedente, si possa comunque procedere a giudizio direttissimo. La legge n. 125/2008 ha apportato delle modifiche rispetto alla normativa previgente: il pubblico ministero deve procedere alla presenteaizone dell'imputato innanzi al giudice dibattimernatale entro trenta giorni dall'arresto. Dal tenore letterale della nuova norma si evinche che il ricorso al giudizio direttissimo sembra essere obbligatorio “salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini”.

3. Quando vi è la confessione del reo (c.d. giudizio direttissimo contro il reo confesso).
In questo caso l’unico presupposto, dovuto a una situazione di particolare evidenza probatoria, per poter procedere al giudizio direttissimo, è la confessione del reo. E' irrilevante il fatto che il soggetto sia libero o sottoposto a misura cautelare. Così come per il giudizio direttissimo ad arresto già convalidato, anche per quello contro il reo confesso è intervenuta la L. 125/2008 apportando le medesime modifiche. Per quanto riguarda la confessione, questa deve essere stata resa oralmente, nel corso di un interrogatorio (investigativo o di garanzia effettuato in sede cautelare o in sede di convalida della misura precautelare). Per quanto riguarda i termini, l’udienza non può essere successiva al trentesimo giorno dall’assunzione della qualità di indagato da parte del reo confesso e l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

4. Altra ipotesi in cui si può procedere a giudizio direttissimo è quando vi sia accordo tra le parti: pubblico ministero e imputato (c.d. giudizio direttissimo consensuale).
Il giudice, accertati i consensi delle parti, dovrà limitarsi ad accettare la richiesta. Nella prassi sono pochissimi i casi in cui si ricorre a questo tipo di giudizio e le ragioni riguardano proprio il mancato accordo tra pubblico ministero e imputato. Il pubblico ministero difficilmente presterà il consenso se le ipotesi di accusa non sono state confermate in sede di convalida e prediligerà un diverso percorso processuale. L’imputato, invece, potrebbe favorire questo tipo di giudizio nei casi in cui il giudice della convalida abbia escluso la flagranza di reato oppure quando ha negato la configurabilità del reato contestato, sperando in una conferma anche nel merito. Una volta che le parti hanno prestato il consenso, questo è irrevocabile. Diversamente da quanto previsto per gli altri procedimenti speciali, in questo caso, il consenso dell’imputato può essere espresso anche da parte del suo difensore privo di una procura speciale.


5. L’ultimo modulo di giudizio direttissimo è stato introdotto dalla L. 119/2013 ed è legato alla misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa famigliare (c.d. giudizio direttissimo istantaneo per la persona allontanata d’urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p.).
Questa misura è applicabile nei confronti di coloro che siano stati colti in flagranza di uno dei delitti di cui all’art. 282 bis, comma VI c.p.p. e sempre che vi siano fondati motivi per ritenere che le medesime condotte possano essere replicate tanto da comportare un grave pericolo per l'incolumità della persona offesa. In questo caso l’evidenza probatoria che giustifica il giudizio direttissimo si rileva dall’allontanamento, misura che deve essere sempre convalidata dal giudice del dibattimento. Entro 48 ore dall’esecuzione dell’allontanamento dalla casa familiare la polizia giudiziaria, su disposizione del pubblico ministero, può citare il soggetto allontanato per il giudizio di convalida della misura e il contestuale giudizio direttissimo.