La prescrizione del reato

Modifiche della Riforma Orlando

La prescrizione è una causa estintiva del reato determinata dal decorso del tempo senza che alla commissione dello stesso sia seguita una sentenza di condanna irrevocabile.

L’ispirazione dell’istituto è dovuta al fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un determinato arco temporale dalla commissione dell’illecito.

La 'Riforma Orlando' modifica sensibilmente i tempi di prescrizione del reato, previsti dagli artt. 158 e ss. codice penale.
In particolare, il nuovo art. 159 c.p. (co. II e III) prevede che:

“Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
3. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.”

In sostanza, ai sensi del nuovo art. 159, co. II, c.p. le sentenze di condanna non definitive vengono considerate una causa di sospensione del decorso della prescrizione per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito delle motivazioni e la lettura del dispositivo della sentenza nel grado di giudizio successivo; tale periodo di sospensione tuttavia può avere una durata massima di 18 mesi, oltre i quali la prescrizione ricomincia a decorrere.

Il successivo comma III dell’art. 159 c.p. fa riferimento ai “periodi di sospensione di cui al secondo comma”, dunque a situazioni nelle quali la prescrizione è rimasta sospesa in ragione della condanna dell’imputato. Rispetto a tali ipotesi, il comma III stabilisce che, qualora all’esito del grado successivo di giudizio non si ripresenti la causa di sospensione (cioè l’imputato non sia condannato), anche il periodo di sospensione precedentemente maturato debba essere calcolato ai fini della prescrizione. In pratica si configura una causa sopravvenuta di perdita dell’efficacia sospensiva dei periodi in questione.

Quest'ultima previsione trova la sua ratio nel sopravvenuto venire meno delle ragioni che giustificavano la sospensione, ossia la necessità di accordare al giudice tempi supplementari per verificare la fondatezza della condanna pronunciata nel grado precedente.

Il nuovo comma IV dell'art. 159 c.p. prevede che: “se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente”. Tale “sospensione nella sospensione” consente così di superare il termine massimo di 18 mesi fissato dal comma II.
All’art. 158 c.p. è stato aggiunto un ultimo comma, secondo il quale: “per i reati previsti dall’art. 392 comma 1-bis c.p.p. [reati nei confronti di vittime vulnerabili quali maltrattamenti in famiglia, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile e via dicendo] se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”.

Infine, la “Riforma Orlando” interviene anche sull’interruzione del termine di prescrizione. Anzitutto all’art. 160 comma 2 c.p. è stata introdotta una nuova causa interruttiva rappresentata dall’interrogatorio reso davanti “alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero”.

In secondo luogo, attraverso un intervento sull’art. 161 comma 2, alcuni reati contro la P.A. sono stati ricompresi tra quelli per cui l’interruzione della prescrizione può comportare un aumento della metà del tempo base necessario a prescrivere indicato dall’art. 157 c.p. Si tratta in particolare di: corruzione per l’esercizio della funzione (318), corruzione propria (319), corruzione in atti giudiziari (319-ter), induzione indebita (319-quater), corruzione di incaricato di pubblico servizio (320), casi di responsabilità del corruttore (321), nonché le stesse fattispecie laddove coinvolgano soggetti di cui all’art. 322-bis (membri, organi o funzionari di Stati Esteri, “Comunità europee” e Corte penale Internazionale), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis).

Rispetto all'art. 161 c.p. occorre inoltre evidenziare che la “Riforma Orlando” prevede che: la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo”.

L’ultima disposizione della riforma relativa alla prescrizione è il comma 15 dell’articolo unico, che ne disciplina gli effetti di diritto intertemporale: “Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 [cioè tutte le modifiche alla disciplina della prescrizione] si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.