La Giustizia Penale ai tempi della pandemia da Coronavirus

Interventi emergenziali al limite della legittimità costituzionale

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito il mondo ha richiesto una vera e propria riorganizzazione della vita sociale ed economica sotto una molteplicità di fattori. Tra questi rientra indubbiamente la giustizia penale che, ai fini di contrastare e contenere l’espansione del virus, ha visto sacrificare alcuni istituti processuali cardine.
Il carattere emergenziale e di assoluta urgenza della pandemia ha portato al susseguirsi di una serie di decreti legge (non sempre di facile lettura e che si sono tra loro sovrapposti), fino a giungere al D.L. 28/2020, convertito con modificazioni nella L. 25 giugno 2020, n. 70.
Tra gli ambiti che sono stati maggiormente colpiti da questa “giustizia di emergenza” meritano particolare attenzione:

1. La sospensione dei termini di durata delle misure cautelari personali.
2. La trattazione a distanza delle udienze penali.


1. La sospensione dei termini di durata delle misure cautelari personali

L’emergenza sanitaria ha inevitabilmente determinato una generale sospensione dell’attività giudiziaria, imponendo il rinvio d’ufficio dei procedimenti penali e civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e decretando la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, salvo limitate eccezioni.
In un primo momento, la normativa emergenziale ha sancito il rinvio d’ufficio dei procedimenti non strettamente urgenti, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto, la sospensione del corso della prescrizione, la sospensione dei termini di custodia cautelare e degli altri termini previsti dall’art. 2, co. IV D.L. 11/2020, per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020.
Tuttavia, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 18/2020 è stata introdotta all’art. 83 un’autonoma normativa che, abrogando la precedente, ha esteso il periodo di sospensione di cui sopra a sino al 15 aprile 2020.
Il predetto termine, è stato a sua volta prorogato all’11 maggio 2020 dal successivo D.L. 23/2020.
Infine, il D.L. 28/2020, convertito con modificazioni nella L. 25 giugno 2020, n. 70, demanda ai singoli capi degli uffici giudiziari l’adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus, per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Ne deriva un’incertezza e una disparità generale tra i vari uffici che, peraltro, hanno esteso il periodo di emergenza e pertanto le relative misure di contenimento al 31 luglio 2020 e, successivamente, fino al 31 agosto 2020.

La regola generale incontra alcune eccezioni nei casi in cui la trattazione ritardata dei procedimenti possa arrecare un grave pregiudizio alle parti. Le predette eccezioni riguardano i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, i procedimenti per i quali, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, scadevano i termini di cui all’art. 304 c.p.p., i procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o in cui è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, i procedimenti penali che presentano carattere d’urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili.
La sospensione non opera inoltre nei procedimenti c.d. ad “urgenza relativa”, ovvero procedimenti a carico di persone detenute, procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte le predette misure. In questi ultimi casi, tuttavia, le parti dovranno richiedere espressamente la prosecuzione del procedimento precedentemente calendarizzato.

Il profilo più critico riguarda la disciplina della sospensione dei termini di durata delle misure cautelari personali, in particolar modo con riferimento alla misura della custodia cautelare in carcere. In sostanza, il periodo trascorso in carcere durante la sospensione sancita dalla norma non è considerato periodo di carcerazione pre – sofferta: è come se il soggetto fosse stato libero (!).
Tale scelta legislativa sembra sfuggire alla logica di tutela della salute del singolo e della collettività in quanto, sotto un profilo di prevenzione sanitaria generale, il prolungamento del periodo di applicazione della misura carceraria amplifica la possibilità di contrarre il virus all’interno dell’istituto penitenziario (all’interno del quale le condizioni igienico sanitarie sono sicuramente deteriori rispetto ad una struttura sanitaria) e rappresenta non solo una restrizione del diritto di difesa del singolo imputato, ma anche una limitazione del diritto alla salute.

2. la trattazione a distanza delle udienze penali

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha spinto il Legislatore ad introdurre misure di contrasto all’emergenza, finalizzate al contenimento della diffusione del virus che hanno comportato, in particolar modo per il settore penale, importanti novità.
Tra le più significative, legate alla necessità di contingentare gli accessi all’interno dei vari palazzi di giustizia, si segnala la digitalizzazione degli atti difensivi, ossia la possibilità, da parte dei difensori, di ricevere telematicamente, tramite posta elettronica certificata (metodo che, fortunatamente, risultava già collaudato in tutto il territorio nazionale prima dell’insorgenza della pandemia), e depositare alcune tipologie di atti difensivi, in alcune casi anche in contrasto ai principi cardine del processo penale.
Sicuramente, la digitalizzazione del processo penale facilita e accelera la prosecuzione dell’attività giudiziaria a seguito di un periodo di paralisi generale, tuttavia, a destare grandi perplessità è il comma XII bis dell’art. 83, D.L. 18/2020, che introduce una novità assoluta nell’ambito del processo penale: la trattazione a distanza, mediante videoconferenza, delle udienze penali.
Il predetto comma stabilisce che le udienze penali non differibili, per le quali non sia richiesta la partecipazione di soggetti diversi rispetto a pubblico ministero, parti private e rispettivi difensori, giudice procedente e rispettivi ausiliari, polizia giudiziaria, interpreti possano svolgersi mediante collegamento da remoto.
Ne deriva che il giudice procedente - in apparente autonomia di scelta - dovrà comunicare a tutti i soggetti il giorno, l’ora e le modalità di collegamento e i difensori dovranno attestare l’identità dei propri assistiti (se non detenuti), i quali dovranno partecipare dalla stessa postazione del difensore.
In concreto, é stata estesa agli imputati liberi o sottoposti a misure cautelari non detentive una modalità di partecipazione alle udienze disciplinata per specifiche ipotesi di reato ex art. 146 bis disp. att. c.p.p., co. III, IV, V, ovvero per detenuti in carcere per reati di criminalità organizzata o terrorismo, persone ammesse a programmi o misure di protezione.
Tuttavia, il decreto legge si limita a raccomandare che lo svolgimento delle predette udienze avvenga salvaguardando il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, sottovalutando le concrete problematiche connesse ad una improvvisa smaterializzazione dell’attività penale.
Infatti, dovendo necessariamente distanziare le parti del processo per evitare il rischio di contagio da Covid-19 e la compresenza fisica delle stesse all’interno dello stesso luogo, ci si allontana dai principi cardine del processo penale, regolato, peraltro, da oralità, concentrazione, contraddittorio, immediatezza e pubblicità. Principi che difficilmente si conciliano con la compartecipazione telematica delle parti interessate.
Pertanto, sebbene le esigenze sanitarie emergenziali abbiano reso necessario l’intervento legislativo e l’introduzione di un piano organizzativo d’urgenza, le modalità di svolgimento del processo penale da remoto appaiono in palese contrasto con i principi del giusto processo e … si può solo sperare che presto tutto torni gradualmente alla normalità.