Il Gratuito Patrocinio

Cos’è il gratuito patrocinio e come richiederlo

Spesso si sente parlare di Gratuito Patrocinio, quasi fosse una risorsa capace di aiutare chiunque non voglia pagare l'avvocato e voglia, però, intraprendere un’azione legale.

In realtà, il nome corretto è Patrocinio a spese dello Stato perché è un istituto grazie al quale le persone indigenti hanno la possibilità di difendersi, o di farsi rappresentare, durante un procedimento di natura giurisdizionale. Le relative spese legali saranno a carico dello Stato.

Il Patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalle disposizioni del DPR 115 del 2002 e si applica a tutti i giudizi, sia penali, che processi civili e amministrativi, anche se con modalità differenti e sistemi di ammissione distinti.

All’interno dell’articolo 74 del DPR si legge come:

È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.

 

La Funzione del Gratuito Patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato è un’applicazione diretta di un articolo molto importante della Costituzione, ovvero l’articolo 24, nel quale si riconosce, non solo il diritto a far valere le proprie ragioni in sede giudiziale, ma anche la necessità che tutti possano ottenere il patrocinio.

La Difesa, in particolare, viene indicata quale diritto inviolabile e si specifica, al terzo comma dell’articolo 24 della Costituzione, come debbano essere assicurati ai soggetti non abbienti i mezzi per potersi difendere adeguatamente in giudizio.

Inoltre, l’articolo 24 deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 3 della Costituzione, che indica il principio inviolabile dell’uguaglianza, che vale su tutto il territorio nazionale e che deve sempre essere applicato. Proprio sotto questo punto di vista il diritto ad essere rappresentati in giudizio dovrà essere assicurato, anche a chi non abbia le necessarie disponibilità economiche.

 

Il Gratuito Patrocinio nei processi civili, amministrativi e tributari

Per chi si trovi ad affrontare un processo civile, amministrativo o tributario, il patrocinio a spese dello Stato si può richiedere in ogni stato e in ogni grado del processo, e potrà anche essere valida, qualora le condizioni della persona indigente non mutino, per tutti i successivi gradi di giudizio.

Per poter essere ammessi al Gratuito Patrocinio nel Processo civile sarà necessario:

  • Avere un reddito annuo imponibile, come indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 11.528,41 euro;

  • Essere cittadini italiani (oppure stranieri con regolare processo di soggiorno);

  • Essere un ente o associazione senza scopo di lucro;

Si dovrà presentare la domanda di ammissione al Gratuito Patrocinio, in carta semplice e sempre con la sottoscrizione dell’interessato, alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo nel quale:

  • Abbia sede il magistrato presso il quale si svolga il processo;

  • Abbia sede il magistrato competente a conoscere il merito del processo, qualora la causa non sia ancora iniziata;

  • Abbia sede il giudice che abbia emesso il provvedimento in tutti i casi di impugnazione presso la Cassazione, il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti;

La domanda dovrà essere presentata personalmente dalla persona interessata con l’aggiunta di una fotocopia di un documento di identità. In alternativa, potrà essere presentata dal difensore con firma autenticata del richiedente.

Infine, si potrà inoltrare la domanda anche per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre allegando fotocopia del documento di identità valido.

Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta il Consiglio dell’Ordine potrà accogliere la domanda, dichiararla inammissibile oppure rigettarla.

Nei casi in cui la domanda non sia stata accolta, l’interessato può ancora proporre una richiesta di ammissione al giudice che si occuperà del giudizio.

Nel caso in cui la propria domanda sia stata accolta, la persona interessata al Gratuito Patrocinio potrà scegliere il suo difensore dall’elenco degli avvocati abilitati.

 

Il Gratuito Patrocinio nei Processi penali

Il Gratuito patrocinio potrà essere richiesto anche nell’ambito di un procedimento penale.

In questo caso si dovrà presentare la richiesta di ammissione direttamente al Giudice competente per il processo.

Si esclude, invece, la possibilità di accedere al Gratuito Patrocinio nei seguenti casi:

  • reati di evasione legati alle imposte

  • procedimenti a carico di soggetti condannai per reati di associazione mafiosa oppure connessi al traffico di stupefacenti

Per poter essere ammessi il reddito, derivante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non dovrà superare gli 11.528,41 euro e sono ammessi alla possibilità di ottenere il Gratuito Patrocinio sia i cittadini italiani, sia gli stranieri, gli apolidi e gli altri residenti nello Stato.

 

A seguito della presentazione della domanda il giudice, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa potrà accogliere la stessa, dichiararla inammissibile oppure respingerla e notificare il decreto al soggetto richiedente.

Nel caso in cui la domanda sia stata rigettata il richiedente potrà presentare ricorso al tribunale, oppure alla corte d’appello, entro 20 giorni dalla conoscenza del provvedimento di rigetto.