Il Cyberbullismo

Legge 71 del 29 maggio 2017

La legge n. 71 del 29 maggio 2017 introduce nell’ordinamento penale italiano la condotta di cyberbullismo al fine di reprimere, ma soprattutto prevenire, tale fenomeno, diffuso in maniera massiccia nell’area giovanile.
Innanzitutto occorre chiarire che la norma fa riferimento a fatti in cui siano coinvolti soggetti minorenni, sia come vittime che come autori degli illeciti. Tale scelta di circoscrivere la punibilità è dettata dalla maggiore esigenza di tutela i ragazzi di minore età, in particolare per gli adolescenti, che attraversano un periodo critico di crescita e maturazione, con particolare fragilità emotiva.
Inoltre, è palese quanto sia determinante il ruolo del web e dei social network nella loro vita quotidiana e sulla loro personalità in via di definizione.

La normativa inoltre si è concentrata sul versante cyber del bullismo in quanto l’utilizzo degli strumenti informatici aumenta la pericolosità delle condotte, posto che è molto più sfuggente il controllo sulle fonti, è più facile agire in pressoché anonimato e inoltre - e vale anche per gli adulti - il web rende più labili le remore morali.

La condotta del cyberbullismo è individuata in “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”.

Le azioni considerate dalla norma lambiscono fattispecie già penalmente definite, come la molestia, la diffamazione, la sostituzione di persona, il trattamento illecito di dati personali; inoltre vi rientrano il furto di identità digitale, il ricatto e le condotte non costituenti di per sé reato, ma che lo configurano nell’insieme di atti persecutori come pressione, aggressione e denigrazione (on line).

Tali azioni si caratterizzano per lo strumento informatico con il quale vengono messe in atto: sms, mms, foto, video, email, chat rooms, istant messaging, siti web, social network, etc. attraverso i quali vengono per es. divulgati foto, video, confidenze, immagini intime, dati sensibili.

Per definire l’insieme degli atti realizzati penalmente rilevanti è necessario considerare l’elemento soggettivo, ovvero il dolo specifico: un insieme di atti persecutori commessi con lo scopo intenzionale e predominante di isolare un minore o un gruppo di minori.

Con la citata legge è stata introdotta anche la procedura di ammonimento del Questore, provvedimento amministrativo che può essere emesso in presenza di una sufficiente verosimiglianza del quadro indiziario rispetto ai fatti denunciati. Ciò al fine di assicurare un intervento più immediato e al fine di scongiurare il prosieguo dell’azione persecutoria.

Infine è da segnalare la previsione di un’ulteriore forma urgente di tutela della dignità del minore rappresentata dalla possibilità della presentazione di un’istanza da parte dello stesso minore ove ultraquattordicenne, o dei suoi genitori (o esercenti la potestà), per ottenere da parte del titolare del trattamento, o il gestore del sito internet o del social media, “l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet”. In caso di mancata risposta entro quarantotto ore (o ove non sia stato possibile identificare detto soggetto), all’interessato è riconosciuto il diritto di rivolgere analoga richiesta al Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale, sussistendone i presupposti, provvede al blocco.

La normativa in oggetto, oltre alla repressione del fenomeno, si pone l’obiettivo di prevenirlo, portando ad intervenire nel momento in cui il reato non è ancora perfezionato ma sono state perfezionate una serie di condotte che creano profondo disagio nella vittima. In tale fase è quindi fondamentale il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche -luoghi in cui primariamente si svolge la vita degli adolescenti - delle famiglie e dei servizi socio educativi, oltre che dell’intervento della polizia postale; l’intervento deve essere mirato anche alle finalità rieducative per gli autori degli atti persecutori e di sostegno per le vittime.

Sempre in tale ottica la legge assegna al M.I.U.R. il compito di individuare linee guida di orientamento per la prevenzione del fenomeno in ambito scolastico, proponendo adeguata e mirata formazione del personale, individuando un referente all’interno di ogni istituto, promuovendo altresì il ruolo attivo degli studenti stessi e favorendo campagne informative e di sensibilizzazione sul fenomeno.