Estinzione del reato per condotte riparatorie

La recente 'Riforma Orlando' ha introdotto nel codice penale l’art. 162-ter rubricato “Estinzione del reato per condotte riparatorie”.

La norma prevede una nuova causa di estinzione del reato:

1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

2. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.

3. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positive delle condotte riparatorie.”
L’ipotesi di cui al comma primo non lascia discrezionalità al giudice rispetto al riconoscimento della causa estintiva. Il dovere di “sentire le parti e la persona offesa” deve intendersi come adempimento per verificare che l’imputato abbia effettivamente provveduto alle restituzioni.

Viceversa, per le ipotesi in cui l’imputato, non avendo potuto adempiere entro il termine di cui al comma 1 per fatto a lui non addebitabile, chieda al giudice la fissazione di un termine ulteriore per provvedere al pagamento, il comma 2 prevede espressamente che il giudice ordini la sospensione del processo “se accoglie la richiesta”. Laddove il giudice ritenga di concedere all’imputato un secondo termine, è prevista la sospensione del processo e parallelamente anche del decorso della prescrizione, per evitare manovre dilatorie.

Trattandosi di causa estintiva, essa travolge le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna e le misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca obbligatoria.
Per quanto riguarda il rapporto della nuova causa estintiva con la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6) c.p. occorre osservare che tale circostanza continuerà a trovare applicazione per tutti reati procedibili d’ufficio, o rispetto a quali non sia ammessa remissione della querela.

Da segnalare il comma 2 dell’articolo (unico) della Riforma Orlando, il quale prevede che le disposizioni del nuovo art. 162-ter c.p. “si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, precisando che in tali casi “il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”.