Decreto Legislativo n. 21 del 2018

La riserva di codice

Il 23 marzo 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 21/2018, in vigore dal 6 Aprile 2018.

Il testo del decreto risulta innovativo, non solo perché ha lo scopo di attuare il principio della ‘riserva di codice’ previsto dalla L. 103/2017, ma perché inserisce alcune fattispecie di reato (previste fino ad oggi solo da leggi speciali) all’interno del codice penale.

Il decreto si compone di 8 articoli.

L’articolo 1 introduce l’articolo 3-bis del codice penale, rubricato “principio della riserva di codice”, e stabilisce che “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.

Il decreto vuole pertanto raggiungere, tramite il principio della riserva di codice, una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni. Vi è quindi una volontà di base tesa alla razionalizzazione e alla maggiore conoscibilità della norma penale.

Nella medesima direzione di riordino si muove la seconda novità del decreto n. 21/2018, ovvero “l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore”. Sono inserite nel codice nuove fattispecie di reato che fino ad oggi erano previste da disposizioni di leggi speciali. Il provvedimento dispone pertanto l’abrogazione delle disposizioni esterne al codice e prevede che “i richiami alle disposizioni abrogate dall’art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del c.p. come indicato dalla Tabella A” (allegata al decreto).

Le fattispecie di reato previste dal decreto 21/2018 in materia di tutela alla persona sono delineate nell’art. 2 del decreto. Merita sottolineare l’introduzione dell’art. 289 ter c.p. (sequestro di persona a scopo di coazione) che punisce chiunque (esclusi i casi previsti dagli artt. 289 bis e 630 c.p.) sequestri una persona o la tenga in suo potere con la minaccia di ucciderla/ferirla/continuare l’azione di sequestro al fine di costringere un terzo (sia questo uno Stato, un'organizzazione internazionale, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone) a compiere qualsiasi atto od omissione. La norma trova la sua ratio negli eventi di terrorismo purtroppo molto attuali.

Viene poi introdotto l’art. 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). Il Decreto 21/2018 precisa inoltre che le pene previste dall’art. 570 c.p. si applicano anche al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero che non adempia gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. In conseguenza dell’introduzione dell’art. 570 bis c.p. saranno abrogati sia l’art.12-sexies della l. n.89 del 1.12.1970, sia l’art. 3 della l. n.54 del 8.2.2006.

Il testo del decreto introduce poi l’art. 586 bis c.p. (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), previsto fino ad ora dall’art. 9 della L. 376 del 14.12.2000.

Gli artt. 593 bis c.p. (interruzione colposa di gravidanza) e 593 ter c.p. (interruzione di gravidanza non consensuale), precedentemente previsti dagli artt. 17 e 18 della l. n. 194 del 22.5.1978, puniscono, il primo, chiunque cagioni ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro, e, il secondo, chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna o con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Il consenso non si considera prestato quando è estorto con violenza o minaccia ovvero carpito tramite l’inganno.

L’art. 604 bis c.p. riproduce l’ipotesi prevista dall’art. 3 della l. 13.10.1975, n. 654 (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa). Sono inoltre previste delle aggravanti in caso di minimizzazione in modo grave sull’apologia della Shoah, sui crimini di genocidio, sui crimini contro l’umanità e sui crimini di guerra.

In materia di tutela ambientale interviene l’art. 452 quaterdecies c.p. (attività di organizzazione per il traffico illecito di rifiuti), precedentemente previsto dall’art. 260 d.lgs. 3.4.2006, n. 152; mentre riguardo al sistema finanziario rileva l’art. 493 ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), precedentemente previsto dagli art. 55 commi 5 e 6 del d.lgs. 21.11.2007, n. 231.

Merita inoltre menzione l’introduzione del nuovo art. 416 bis 1 c.p. (rubricato circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose), prima previsto dagli artt. 7 e 8 del decreto-legge 13.5.1991,n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.7.1991, n. 203 e dell’art. 61 bis c.p. prima previsto dall’art. 4 della legge 16.3.2006, n. 146 (circostanza aggravante del reato transazionale).

Infine è stato introdotto, in tema di confisca, l’art. 240 bis c.p. riguardante la confisca in casi particolari (previsto dall’art. 12-sexies, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.1992, n. 356).

                                                                                                                      Valeria Tessaris