Commento alla sentenza emessa dalla Cass. Pen., sez. VI, n. 10630 del 24 marzo 2022. A cura della dott.ssa Roberta Castagna
Con una recente sentenza, depositata il 24 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata circa l’ammissibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. in ragione condotta “post delictum”.
La vicenda esaminata trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 570 c.p. non versando l’assegno stabilito dal giudice civile con la sentenza di separazione. Secondo la Corte di Appello di Caltanissetta, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., non può essere considerato il pagamento tardivo dell’obbligazione atteso che "non elide l'antigiuridicità della condotta”.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, rileva che, l’adempimento dell’obbligazione – sebbene tardivo – neutralizza il danno arrecato precedentemente in quanto “l'art. 131 bis c.p. delinea una causa di non punibilità fondata sul presupposto dell’inutilità della pena in presenza di un'offesa minima al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Perché, dunque, possa ritenersi non meritevole di pena, la condotta deve comunque necessariamente conservare la propria connotazione di antigiuridicità, e cioè di conformità al tipo legale e di offensività, dovendosi altrimenti pervenire ad un esito assolutorio”.