Cannabis terapeutica

Quando l'uso della cannabis è clinincamente lecito

Lo schizofrenico quadro normativo italiano.
La prima legge italiana in tema di sostanze stupefacenti è intervenuta nel 1923, ovvero la legge n. 396.
Successivamente, nel 1930, è entrato in vigore l’attuale codice penale, il quale puniva le condotte di commercio clandestino, l’agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti, nonché l’abuso di sostanze e la consegna a soggetti minorenni. Non era prevista alcuna sanzione per il consumatore di sostanze stupefacenti. Tuttavia, tale condotta divenne penalmente rilevante a seguito dell’introduzione della legge n. 1041 del 1954.
La condotta di detenzione di (modiche quantità) sostanza ad uso esclusivamente personale è stata successivamente depenalizzata con la legge n. 685 del 1975.
Nel 1990 ci fu una profonda riforma con la cosiddetta legge Iervolino – Vassalli, in base alla quale venne redatto l’attuale D.P.R. 309 del 1990 che rappresenta il Testo Unico in materia di stupefacenti.
L’impostazione repressiva del Testo Unico si evidenziava con la scelta di punire il consumatore di sostanze stupefacenti attraverso l’introduzione di un divieto dell’uso personale non terapeutico nella norma di cui all’articolo 72. Nel testo unico vi era tuttavia una differenziazione (di pena) tra droghe pesanti e droghe leggere, individuate secondo il sistema tabellare, da approvarsi con decreto ministeriale.
La prima modifica che subì il Testo Unico risale al 1993 quando, attraverso un referendum abrogativo, fu eliminato il divieto dell’uso personale e fu altresì abolito il limite della ‘dose media giornaliera’ quale discrimine per la rilevanza penale delle condotte del detentore.
Il successivo intervento legislativo avvenne nel 2006 con la legge n. 49, cosiddetta legge Fini - Giovanardi, la quale equiparava le droghe pesanti a quelle leggere, mantenendo l’irrilevanza penale del consumo personale.
Con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale ha travolto, per mancanza del carattere d’urgenza dell’intervento legislativo, la legge Fini - Giovanardi provocando – sostanzialmente - la reviviscenza della legge Iervolino - Vassalli, delle relative tabelle e della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.
La cannabis di origine naturale era inserita nella tabella II mentre quella sintetica nella tabella I.
Infine, è intervenuta la legge n. 79 del 2014 che ha introdotto cinque tabelle e ha mantenuto la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. La cannabis di origine naturale e i suoi derivati sono contenuti nella tabella 2.
L’uso terapeutico resta confermato con l’inserimento del principio attivo THC nella tabella dei medicinali sezione B.

Cannabis ad uso terapeutico.
L’articolo 72 del Testo Unico in materia di stupefacenti, al comma II, sancisce: “è consentito l'uso terapeutico di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope debitamente prescritti secondo le necessità di cura”.
Tale previsione normativa è stata attuata attraverso alcuni decreti emanati dal Ministro della Salute. In particolare il decreto ministeriale n. 98 del 2007 emesso dal Ministro della Salute Livia Turco e dal decreto ministeriale n. 33 del 2013 emesso dal Ministro della Salute Renato Balduzzi.
La materia è stata nuovamente regolamentata nel 2015 con il decreto ministeriale n. 279, il quale disciplina le funzioni del medesimo Ministero della Salute in qualità di Organismo Statale per la Cannabis e prevede, tra le varie funzioni, anche quella di gstire l’importazione, l’esportazione e la distribuzione della cannabis vegetale per uso terapeutico, compresa l’autorizzazione alla coltivazione della cannabis per la produzione di medicinali a base di cannabis vegetale.
E’ utile segnalare che nel 2017 è stata avviata la produzione della cannabis terapeutica da parte dello stato italiano, che si avvale dell'attività dell'Istituto chimico e farmaceutico militare di Firenze.
Per il 2018 il Ministro della Salute ha preventivato un fabbisogno nazionale di oltre una tonnellata di cannabis, di cui 700 kg saranno importati dai Paesi Bassi e dalla Germania.
È importante evidenziare che l’utilizzo della cannabis ai fini terapeutici riguarda esclusivamente specifiche patologie quali la cura dell’epilessia, la cura dei disturbi che accompagnano le cure oncologiche, la sclerosi multipla, le cure palliative in genere, la sindrome da deperimento da HIV.

Prescrizione medica della cannabis.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato è prevista la possibilità di ottenere la prescrizione di cannabis a fini terapeutici, sebbene, dal punto di vista del sanitario, sussistano rigorosi obblighi formali nel rilascio delle ricette.
L’articolo 83 del Testo Unico sanziona penalmente con la stessa pena prevista dall’articolo 73 la condotta del sanitario che prescrive sostanze stupefacenti per uso non terapeutico. Si tratta di una sorta di falsità ideologica relativa alla non veridicità del contenuto della prescrizione sotto il profilo della non corrispondenza tra malattia diagnosticata e necessità di curarla mediante la somministrazione di sostanze stupefacenti.
Il reato è punito a titolo di dolo generico il quale tuttavia è assente nel caso in cui il sanitario abbia prescritto la ricetta sulla base di una errata diagnosi.
Questo rigore normativo appare più apparente, atteso che sono sempre riconducibili ad una finalità terapeutica le prescrizioni di sostanze stupefacenti nell’ambito della cosiddetta ‘terapia del dolore’, ovvero la terapia volta a procurare una riduzione del dolore fisico cagionato da alcune patologie.
Diverso il caso della cosiddetta ‘terapia di mantenimento’ del soggetto tossicodipendente, la quale è invece pacificamente considerata ipotesi di reato, salvo i casi in cui tale mantenimento sia accompagnato da un dosaggio regressivo. In questi casi la prescrizione della sostanza stupefacente non è finalizzata al mero mantenimento dello stato di dipendenza bensì alla progressiva cessazione dell’abuso.

Disegno di legge sulla cannabis ad uso terapeutico.
Il 19 ottobre 2017 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge in materia di uso terapeutico della cannabis, attualmente sottoposto al vaglio Del Senato. Secondo quanto emerge nel testo, il medico può prescrivere medicinali di origine vegetale a base di cannabis per la terapia del dolore con una ricetta che dovrà riportare la dose, la posologia, le modalità di assunzione, la durata del singolo trattamento (che non può superare i 3 mesi).
Nel disegno di legge è previsto che i farmaci a base di cannabis prescritti dal medico per la terapia del dolore e per gli altri impieghi consentiti siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale.