Guida senza patente

Guidare senza patente è reato solo in caso di recidiva

Cosa c'è da sapere

La guida senza patente è stata prevista come reato dal Codice della strada del 1959, all’art. 80. Tesi impostazione è stata confermata anche dal vigente dal C.d.S., entrato in vigore nel 1992, che ha ribadito la sua natura di fattispecie contravvenzionale (art. 116, comma 15 C.d.S.). Successivamente, la norma è stata dapprima depenalizzata dal decreto legislativo 507/1999, e poi riportata nella sfera penalistica dal decreto legge n.117/2007.

Oggi, il reato di guida senza patente, previsto dall’art. 116, comma 15 C.d.S., rientra tra i reati depenalizzati dal D.lgs. 8/2016 del 6.2.2016. Esso però continua ad avere una rilevanza penale in alcune specifiche ipotesi sancite dalla circolare n. 300/A/852/16/109/33/1, emanata dal Ministero dell’Interno il 5.2.2016. Le ipotesi non depenalizzate sono due:

  1. Guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio, condotta sanzionata con l’arresto fino a un anno. La Cassazione, in merito, ha spiegato che il concetto di recidiva fa riferimento alla “reiterazione dell’illecito depenalizzato”, ovvero deve interessare un reato della stessa specie. In ogni caso, per i fatti commessi dopo il 6 febbraio 2016, la recidiva «risulta integrata non più solo quando ricorra il precedente giudiziario specifico ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata».
  2. Guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione, condotta sanzionata con l’arresto da sei mesi a tre anni (art. 73 D.lgs. 159/2011).

Al contrario, non sono più considerate ipotesi di reato:

  • la guida senza patente perché mai conseguita o revocata con provvedimento definitivo;
  • la guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per assenza dei requisiti fisici prescritti;
  • la guida con patente di categoria diversa da quella prescritta;
  • la guida di una macchina agricola senza patente o con patente diversa da quella richiesta;
  • la guida di veicoli da parte di titolare di una patente estera, nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia;
  • la guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte di persona che risiede in Italia da oltre un anno;

Tali ipotesi, sono state quindi depenalizzate, e prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, con possibilità di pagamento in misura ridotta della somma pari al minimo edittale e con possibilità di riduzione ulteriore al 30% in caso di pagamento entro cinque giorni della notifica o dalla contestazione.

Area di attività:

Reati Codice della Strada

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