Cosa c'è da sapere
Il Tribunale per i Minorenni è stato istituito e disciplinato dal R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 e successive modificazioni.
Competenze civili/amministrative e adozione.
Con l'entrata in vigore del “nuovo diritto di famiglia” nel 1975, le competenze del Tribunale per i Minorenni in materia civile, sono state ampliate significativamente.
Le sue competenze attengono alla protezione del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono.
I provvedimenti conseguenti l'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, disporre l'affidamento del minore o dichiararne l'adottabilità.
Con l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 alcune competenze del Tribunale per i Minorenni sono state trasferite al Tribunale Ordinario.
Secondo il modificato art. 38 disp. att. cod.civ., “per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile; in tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per le disposizioni richiamate nel primo periodo della citata disposizione, spetta al giudice ordinario”.
Il Tribunale per i Minorenni decide in camera di consiglio con collegio - generalmente - composto da 2 giudici togati e 2 giudici onorari (un maschio ed una femmina).
Le competenze del Tribunale per i Minorenni.
Procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi:
- proroga dell'affidamento consensuale e/o l'affidamento disposto direttamente del tribunale per i minorenni;
- riconoscimento figlio naturale da parte di persona coniugata;
- disposizioni concernenti l'erogazione temporanea in favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore affidato;
- autorizzazione al matrimonio del minorenne;
- nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali;
- reagolamentazione rapporti con gli ascendenti (ovvero nonni), cioè il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
- decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- reintegrazione nella responsabilità genitoriale;
- controllo della responsabilità genitoriale, ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio;
- rimozione del/i genitore/i dall'amministrazione dei beni (art. 334 c.c.);
- riammissione nell'esercizio dell'amministrazione e nel godimento dell'usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato (art. 335 c.c.);
- autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati;
- autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore;
- procedure per il rimpatrio dei minori sottratti ovvero dell'attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario;
Procedimenti di adottabilità e di adozione:
- procedure per dichiarare l'adottabilità dei minori;
- procedure per dichiarare l'adottabilità dei minori di genitori ignoti;
- adozioni nazionali, internazionali e in casi particolari;
Procedimenti civili contenziosi:
- l'interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno del compimento della maggiore età;
- autorizza il riconoscimento del minore nei casi previsti dall’art. 251 c.c. (figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta), avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio;
In campo amministrativo, il tribunale per i minorenni ha potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza. Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale.
Competenze nel settore penale.
Nell'ambito penale, il tribunale per i minorenni assume differenti composizioni, in base alle decisione da adottare.
Il solo magistrato togato è competente per le convalide degli arresti, mentre un collegio con un magistrato togato e due giudici onorari è competente per l'udienza preliminare, ingine un collegio composto di 4 giudici, due togati e due onorari, è competente per il dibattimento.
In sintesi:
- G.I.P.: il giudice per le indagini preliminari è un giudice "togato" che decide monocraticamente.
- G.U.P.: il giudice per l'udienza preliminare è composto da un giudice togato e da due giudici onorari: è competente per la richiesta di rinvio a giudizio. A differenza del processo penale ordinario a carico di imputati maggiorenni non è prevista la costituzione di parte civile e non si applica il rito alternativo del patteggiamento. Il processo è definito nella fase dell’udienza preliminare anche quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato, ovvero quando è disposta la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato. In tali casi il processo è sospeso e l’imputato sottoposto ad un percorso rieducativo. All’esito del periodo indicato, se la prova ha dato esito positivo il giudice dichiara estinto il reato.
- DIBATTIMENTO: Il dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari;
- TRIBUNALE del RIESAME : Il tribunale del riesame e dell’appello cautelare è un organo collegiale composto da due magistrati togati e due onorari ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p.;