Detenuto minorenne e preclusioni penitenziarie: sentenza Corte Costituzionale n. 263/2019

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 6 dicembre 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, co. 3, D.lgs. 121/2018, che disciplina l’esecuzione delle pene nei confronti di condannati minorenni, nella parte in cui ammette la concessione dei benefici penitenziari per alcune tipologie di reati solo in caso di collaborazione con la giustizia, così come previsto per gli adulti. A cura di Federica Tartara

Cosa c'è da sapere

L’art. 2, co. 3, D.lgs 121/2018, subordinava la concessione dei benefici penitenziari (collocamento in comunità, permessi premio e lavoro esterno) del minore condannato per uno dei reati ostativi previsti dall’art. 4 bis, ord. pen., alla rescissione dei legami con l’organizzazione criminale di appartenenza e alla collaborazione con la giustizia.
In sostanza veniva equiparata la situazione del soggetto minorenne a quella dell’adulto, in evidente violazione sia della legge delega sia, soprattutto, di alcuni principi cardine della Costituzione.
In primo luogo, appariva violato l’art. 76 della Costituzione in ragione del fatto che l’obiettivo della legge delega era quello di eliminare ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari e di ampliare i criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione per i soggetti di minore età.
In secondo luogo, la norma risultava in contrasto con agli artt. 2, 3, 27 e 31 della Costituzione in quanto introduceva l’automatismo nella mancata concessione dei benefici, creando una presunzione di pericolosità del soggetto minore, derivante unicamente dal titolo di reato commesso e che impediva all’organo competente di svolgere una valutazione individuale.
La norma in esame contrastava anche con le garanzie processuali per i minorenni indagati o imputati riconosciute a livello comunitario, atteso che la direttiva 2016/800/UE, agli articoli 7, 10 e 11, disciplina la necessità di una valutazione individuale circa la condotta del singolo minorenne, favorendo l’applicazione delle misure extramurarie. Inoltre, la norma appariva in contrasto anche con l’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) che stabilisce il rispetto del principio di proporzionalità delle pene in relazione al fatto commesso e di flessibilità del trattamento sanzionatorio.
Per queste ragioni, la Corte Costituzionale in data 6 dicembre 2019, con la sentenza n. 263/2019, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, co. 3, D.lgs 121/2018, affermando che i minorenni condannati per uno dei reati ostativi possono accedere ai benefici penitenziari anche se non hanno prestato alcuna collaborazione con la giustizia, rimettendo ogni valutazione concreta al Tribunale di Sorveglianza competente.

Area di attività:

Diritto Penale Minorile

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