Accertamenti sull'età del minore
Sono molte le ragioni per le quali è necessario accertare l’età di un soggetto indagato/imputato: i minori degli anni quattordici non sono imputabili; in secondo luogo vi è la necessità di stabilire l’età del soggetto per accertare quale sia il rito cui fare riferimento, se rito ordinario o rito minorile. Nei casi in cui non sia possibile definire l’età dell’imputato con gli ordinari mezzi di riconoscimento si applicherà l’art. 8 D.P.R. 448/1988, il cui scopo è quello di effettuare una perizia, non invasiva, sul presunto minore, al fine di determinare l’età dello stesso. Alla perdurante incertezza seguirà una presunzione assoluta di minore età, in ragione del favor minoris che caratterizza tutta la materia penale minorile
Cosa c'è da sapere
L’età dell’imputato, considerata in riferimento alla data della commissione del fatto, comporta delle conseguenze importanti, sia dal punto di vista sostanziale che processuale.
Per quanto riguarda il profilo sostanziale bisogna verificare l’imputabilità di colui che ha posto in essere il fatto poiché, ai sensi dell’art. 85 c.p. “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”.
Con riguardo ai minori occorre analizzare anche gli articoli 97 e 98 c.p.
L’art. 97 c.p. prevede una presunzione assoluta di non imputabilità per il soggetto minore che non abbia ancora compiuto i quattordici anni di età al momento della commissione del fatto; l’art. 98 c.p. prevede che, per quanto riguarda i minori con età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, l’imputabilità sia subordinata all’accertamento della capacità di intendere e volere.
Sotto l’aspetto processuale, l’accertamento dell’età è importante per individuare il tribunale competente (tribunale ordinario o minorile) e se sia possibile applicare le disposizioni specifiche del processo penale minorile.
Il primo accertamento utile da compiere per arrivare a stabilire se si tratta di un soggetto imputabile, riguarda appunto l’età, non essendo questa sempre facilmente desumibile, specie per quanto riguarda minori stranieri non accompagnati.
L’art. 8 D.P.R. 448/1988 disciplina il caso in cui vi sia incertezza sull’età dell’imputato e prevede che il giudice possa disporre una perizia per dirimere gli eventuali dubbi e che, ove permanga incertezza, si debba presumere la minore età del soggetto. Queste disposizioni si applicano anche quando vi è ragione di ritenere che il soggetto sia minore degli anni quattordici.
Questo tipo di accertamento è residuale ed evitabile nei casi in cui emerga l’età del minore dalla valutazione degli ordinari strumenti probatori, quali documenti, certificati anagrafici e di stato civile, piuttosto che da precedenti verbali.
Si tratta di un accertamento necessario però nei casi in cui vi siano delle situazioni di incertezza; lo scopo è quello di evitare che il minore sia sottoposto a procedimento ordinario, privo delle garanzie proprie del rito minorile.
In casi di simile dubbio l’autorità giudiziaria dovrà trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e in questa sede verranno svolti gli accertamenti ex art. 8 D.P.R. 448/1988. Dovrà quindi essere disposta da parte del giudice, su impulso del pubblico ministero, del difensore, oppure d’ufficio, nel corso delle indagini preliminari, ma anche durante il dibattimento sia in primo, che in secondo grado, una perizia di tipo auxologico.
Questa consisterà nell’analisi dello sviluppo scheletrico, della calcificazione ossea, delle caratteristiche antropologiche e istologiche del soggetto.
Ovviamente queste indagini non devono costituire alcun tipo di pericolo per il minore. Si tratta di una perizia che può essere disposta anche nel corso del giudizio abbreviato, giudizio immediato, giudizio direttissimo e giudizio di revisione. Nei casi in cui, a seguito della verifica, emerga che il soggetto sia infra-quattordicenne, il giudice dovrà pronunciare, in qualsiasi stato e grado del procedimento, sentenza di non luogo a procedere.
L’articolo 8 del D.P.R. 448/1988 prende in considerazione solo “l’imputato”, ma la perizia può essere disposta anche nei confronti di chi non abbia ancora assunto la qualità di imputato e sia solo indagato, in ragione del fatto che i dubbi sull’età di un determinato soggetto sorgono sin dall’inizio del procedimento e non solo a seguito del rinvio a giudizio