Cosa c'è da sapere
La Legge n.24 del 8.3.2017, ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medica. Tra le principali novità la Legge Gelli-Bianco, che ha modificato quanto precedentemente detto dalla legge n. 189/2012 (nota come legge "Balduzzi"), ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia, nel caso in cui dimostrino di aver seguito ed essersi attenuti alle linee guida indicate dell’Istituto Superiore di Sanità. Preme inoltre evidenziare che da ora in poi in sede civile i medici che svolgono le proprie mansioni professionali presso una struttura sanitaria saranno responsabili per colpa ai sensi dell’art. 2043 C.C.; mentre le strutture sanitarie rispondono solo per colpa contrattuale.
In sede civile
A seguito della legge Gelli-Bianco, i confini della responsabilità civile del sanitario sono stati definiti in maniera chiara, differenziando il caso in cui i profili di responsabilità siano da imputare al soggetto che opera in una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura stessa. Nel primo caso i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 C.C.; al contrario, le strutture sanitarie (private o pubbliche) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 C.C. Il contratto che lega il paziente con la struttura”, prima della Legge Gelli-Bianco coincideva con il c.d. contratto d’opera/ contratto intellettuale. Ad oggi, a seguito delle novità legislative, il contratto ad oggetto è il c.d. contratto di spedalità, in forza del quale la struttura sanitaria è tenuta a fornire al paziente una prestazione complessa: prestazione principale (le cure) ed una serie di prestazioni accessorie (che vanno dal posto letto all’utilizzo di specifici macchinari per esami clinici).
Da qui, derivano diversi oneri probatori e diversi termini di prescrizione. Si è pertanto venuto a creare un doppio binario:
- La responsabilità extracontrattuale del medico, infatti, comporta come conseguenza immediata che l'azione di risarcimento danni intentata nei suoi confronti è assoggettata al termine prescrizionale quinquennale. Ciò è previsto dall’art. 2947 C.C., il quale sancisce che "il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato".
- La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica o privata, invece, comporta il termine di prescrizione ordinario decennale, previsto dall'articolo 2946 C.C., in forza del quale "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".
In sede penale
La responsabilità penale del medico è quella forma di responsabilità che si viene a costituire quando un sanitario o una equipe di sanitari svolgono una prestazione interessata da errori od omissioni derivandone così una o più lesioni o nell’ipotesi più grave il decesso del paziente.
La novità principale è la nuova definizione della responsabilità penale dei medici, esclusa per imperizia laddove il sanitario riesca a dimostrare di essersi attenuto alle linee guida dell'Istituto superiore di sanità.
La legge Gelli abroga infatti il primo comma dell’art. 3 della precedente Legge Balduzzi, introducendo nel codice penale l’art. 590 sexies c.p.. Quest’ultima norma rubricata "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario", specifica che "qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".
La ratio è quella di combattere in maniera radicale il fenomeno della medicina difensiva e di aiutare la Magistratura con l’introduzione di nuove fattispecie di reato tassative e definizioni sempre più precise. Con questa novità legislativa si vuole infatti cercare di evitare che i medici, ed i sanitari in genere, assumano il ruolo di “capri espiatori” prevenendo altresì un vero e proprio intasamento della macchina giudiziaria per l’eccessiva presenza di cause sul ruolo.
Novità connesse
- Obbligo di assicurazione:
Obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie, di stipulare una polizza assicurativa al fine di coprire i rischi di responsabilità medica. Medesimo obbligo sorge in capo ai professionisti che hanno contatti con i pazienti, anche in modalità intramoenia o tramite la telemedicina.
- Quantum risarcitorio:
L’art. 7, comma 4 della L. Gelli- Bianco prevede che il danno sia risarcito sulla base delle Tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni provate di cui al D. Lgs. 209/2005. Inoltre anche la recente Giurisprudenza si è occupata dell’individuazione dei criteri di determinazione del quantum per il risarcimento in campo di colpa medica. La Cassazione al fine di indicare un unico valore di riferimento per avere uniformità pecuniaria di base; fermo il potere di liquidazione equitativa del Giudice. La sent. 12408/2011 afferma infatti che “poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di visioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.