Reati contro il patrimonio

Come l'ordinamento tutela il patrimonio privato

Cosa c'è da sapere

I delitti contro il patrimonio sono contenuti nell’ultimo Titolo del Libro secondo del Codice penale. Nel Codice Penale del 1889 questa categoria di reati venne denominata “delitti contro la proprietà” ma fin da subito si rese necessario specificare che l’espressione “proprietà” doveva essere intesa in senso più ampio, in modo da comprendere non solo il diritto di proprietà, ma anche il possesso e ogni diritto reale di obbligazione.

E’ scorretto ritenere che in questa categoria di reati siano tutelati soltanto gli interessi patrimoniali, infatti, diverse fattispecie ledono la sicurezza e la libertà della persona (es. il delitto di rapina).

Con il termine patrimonio deve intendersi “il complesso delle attività e delle passività che si riferiscono ad una persona”. Arricchendo la definizione di patrimonio con nozioni di diritto privato, occorre pertanto includere anche gli insiemi di oggetti o cose, di rapporti giuridici aventi un valore economico (quali diritti ed obblighi che si riferiscono ad un soggetto). Inoltre, vi rientrano anche cose dal semplice valore affettivo. Con il termine “cosa” si intende ogni entità del mondo esteriore, diversa dall’uomo, che ha la capacità di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale. In tale categoria rientrano sia gli oggetti corporali sia le energie (gas, elettricità, acqua).

Altro concetto che merita approfondimento è quello di “altruità” della cosa che si esplica, a seconda dei casi, in possesso (ex artt. 1140 e 1168 C.C.) o in mera detenzione (detentore è colui che esplica il potere di fatto sulla cosa nella sfera di vigilanza del possessore).

Il Codice Penale distingue i delitti contro il patrimonio in due grandi classi a seconda che essi siano commessi mediante violenza alle cose o alle persone, oppure mediante frode. Nel primo gruppo sono comprese varie figure di reato quali il furto, la rapina, l’estorsione, l’usurpazione e le altre violazioni dei diritti sui beni immobili, nonché i delitti di danneggiamento. Nel secondo gruppo sono compresi invece la truffa, le appropriazioni indebite, l’usura e la ricettazione.

  • Il furto (art. 624 c.p.)

Questa fattispecie ha lo scopo di tutelare il possesso delle cose mobili. Il possesso è protetto anche dalle norme di diritto privato tramite l’azione di reintegrazione e manutenzione. L’essenza di tale fattispecie si realizza nel passaggio del possesso ad un’altra persona.

Il soggetto passivo del delitto è il possessore della cosa mobile, a quest’ultimo spetta il diritto di querela nei casi in cui il furto non sia perseguibile d’ufficio.

L’azione attraverso cui si realizza il furto è quindi l’impossessamento della cosa altrui e tale azione non deve verificarsi mediante violenza o minaccia, altrimenti si configura il più grave reati di rapina (art. 628 c.p.).

Il furto si perfeziona con l’impossessamento, cioè quando l’agente acquista la disponibilità autonoma della cosa. Quando la cosa esce dalla sfera di vigilanza del precedente possessore e si crea un nuovo possessore il furto si considera consumato.

  • La rapina (art. 628 c.p.)

La norma comprende due figure criminose che hanno in comune l’impossessamento del bene mobili altrui e l’uso della violenza alle persone o della minaccia.

  1. Rapina propria: la violenza costituisce il mezzo con cui si ottiene l’impossessamento. E’ un tipico reato plurioffensivo in quanto la norma è volta a tutelare il possesso della cosa mobile e la libertà personale.
  2. Rapina impropria: la violenza è usata per conservare il possesso della cosa sottratta o per conseguire l’impunità.

La rapina è aggravata se:

  • la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
  • la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
  • la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte di associazioni di tipo mafioso;
  • l’agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto in armerie, ovvero in depositi o altri locali adibiti alla custodia di essi.
  • L’appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

La ratio di tale norma è quella di impedire gli attentati patrimoniali che possono essere commessi da chi è in possesso della cose mobili altrui.

In sostanza è punito il possessore di una cosa mobile non propria che si comporta come se fosse il padrone della cosa e compie sulla stessa atti di disposizione spettanti al proprietario.

Il presupposto fondamentale è che l’agente abbia il possesso della cosa mobile (si tratta di un mero possesso e non di proprietà).

  • La ricettazione (art. 648 c.p.)

Secondo l’art. 648, risponde del reato di ricettazione colui che “fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare”.

Il comma II prevede una pena minore se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma III prevede che la norma in oggetto si applichi anche nel caso in cui "l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Il dolo consiste nella volontà di acquistare, ricevere, occultare o intromettersi nella disponibilità del bene, nella consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro o del bene.

 

  • Il riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

L’art. 648 bis incrimina “chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La pena è aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è, al contrario, diminuita “se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”.

Area di attività:

Diritto Penale

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